Lo statuto di Insieme a noi

DENOMINAZIONE – SEDE

ART. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio ai principi contenuti nella legge 11/08/1991 n 266, nonché in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita con sede in Modena via Ganaceto, 113 una associazione di volontariato denominata “Insieme a Noi”.

DEFINIZIONE – FINALITÁ – SCOPI

ART . 2 – L’associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività, svolta in modo spontaneo e gratuito, è espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro anche indiretto ed opera per fini di solidarietà ed altruismo.

L’associazione si ispira ad una cultura democratica e apartitica.

L’associazione promuove la convivenza civile, la tolleranza e la difesa delle libertà e dei diritti umani civili.

 

ART.3 – L’ associazione con spirito solidaristico si propone di:

a) Difendere i diritti delle persone portatrici di sofferenza psichica, così come richiamato dalla risoluzione dell’ONU contenente i “principi per la protezione delle persone affette da malattia mentale e per il miglioramento dell’assistenza psichiatrica”, nonché fornire un supporto a tutti coloro che si adoperano per garantire ad essi una adeguata assistenza (famigliari amici etc.)

b) Promuovere una cultura della solidarietà come concreta promozione dei diritti e come cultura della responsabilità.

c) Sviluppare iniziative di solidarietà sia verso i soci che verso terzi

d) Sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci per meglio conseguire fini di solidarietà.

e) Attuare tutte quelle forme di aiuto alle persone più deboli, o in situazioni di emarginazione sociale, o per prevenire forme di disagio sociale,

f ) al fine di rendere più forte il ruolo del volontariato di solidarietà, l’ associazione potrà attivare, in collaborazione con altre associazioni , Coordinamenti e/ o Cooperative sociali, iniziative e progetti comuni.

In particolare l’associazione intende perseguire i seguenti obiettivi attraverso:

1) La promozione di attività dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi delle persone portatrici di sofferenza psichica, nonché richiamare gli organi legislativi ed amministrativi dello Stato e degli enti locali e delle forze politiche affinché vengano applicate e rispettate la legge di riforma psichiatrica (legge13/5/78 n. 180) e 23/12 /78 N.833, Nonché tutte quelle norme volte a favorire l’ inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate, nonché migliorare le suddette leggi alla luce delle esperienze applicative positive e negative fino a oggi maturate.

2) Prestare altresì la propria collaborazione ai predetti Enti per il conseguimento, nel comune interesse, di risultati migliori.

3) Battersi contro tutte le possibili inadempienze pubbliche e private che violino la legge, denunciandole pubblicamente, sia in sede politica e amministrativa, sia, ove ci siano gli estremi che lo giustifichino, in sede giudiziaria.

4) Studiare, dibattere impostare tutte le iniziative idonee al recupero delle persone portatrici di sofferenza psichica, al loro inserimento nella società a tutti i livelli, avvalendosi , per l’assolvimento di tale compito, della collaborazione di esperti in ogni campo.

ART.4- L’Attività del volontariato non è retribuita neppure dal beneficiario. Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’ attività prestata.

I SOCI

ART.5 – Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all’ associazione tutte le persone che condividono le finalità e gli obiettivi dell’organizzazione, e che sono mosse da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro trenta giorni.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’ associazione e hanno il dovere di partecipare alle assemblee sociali in particolare quelle attinenti l’approvazione del bilancio, l’elezione delle cariche sociali e dei progetti annuali onde garantire la massima democraticità della struttura.

ART.6 – I soci sono tenuti:

  1. a) al pagamento delle quote associative annuali e dei contributi democraticamente richiesti
  2. b) alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali .

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato nel punto b) e per morosità. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazione della persona la quale può richiedere che la decisione sia rimessa all’ assemblea dei soci .

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

ART.7 – La dotazione patrimoniale dell’Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni nonché da proventi derivanti da attività marginali, I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione. .

ART.8 – L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall’ Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio. L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell’ organizzazione.

ART.9 – E’ assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili tra i soci.

ORGANI SOCIALI : ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10 – L’ assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio o quanto ne fa richiesta motivata almeno un decimo degli associati. Essa approva il bilancio, procede alla nomina delle cariche sociali, delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dai consiglieri.

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno del corpo sociale.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

ART. 11 – L’assemblea in forma straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, o se lo richiede almeno un decimo del corpo sociale ed è richiesta per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

ART. 12 – L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall’ assemblea stessa. Il presidente dell’ assemblea nomina un Segretario.

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata, mediante convocazione scritta ai soci o mediante avviso da affiggere ai locali dell’ associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della adunanza ed eventualmente la data e l’ora della seconda convocazione.

E’ ammessa la rappresentanza per delega.

ART. 13 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti fra gli associati. I consiglieri restano in carica per un periodo non superiore ai tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente e nomina un Segretario. Le cariche associative sono assolutamente gratuite. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell’Associazione. Esso ha l’obbligo di redigere per tempo il bilancio in forma analitica in ossequio quanto disposto dall’art.3 della legge n. 266/91.

ART. 14 – L’ assemblea può nominare un organo di controllo con compiti di giustizia interna e per vigilare sul rispetto della democraticità della struttura.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 15 – In caso di scioglimento, deliberato con le maggioranze di cui all’art. 11, ovvero, se ed in quanto applicabili, con le modalità di cui all’ART 21 del Codice Civile, il patrimonio netto residuo,

dedotte le passività, è destinato ad altre organizzazioni di volontariato locale o nazionale che operano per il raggiungimento delle medesime finalità in ossequio previsto al quarto comma dell’art.5 della legge 266/91.

ART. 16 – Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e delle leggi vigenti, con particolare riferimento alla legge 11/8/91 n.266.